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Efficienza energetica

Certificazione Energetica degli immobili, valutazione delle prestazioni energetiche e progetti di riqualificazione, al fine di migliorarne il confort abitativo, abbattere i costi di gestione, rispettando le risorse ambientali.

Riqualificazione energetica

La riqualificazione energetica di un edificio consiste nella realizzazione di opere destinate a migliorarne l’efficienza, contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori inquinanti, ed utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia.
– interventi per migliorare l’isolamento termico, mediante coibentazione delle pareti ed anche sostituzione di serramenti, finestre, pavimenti e coperture;
– installazione di pannelli solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie) e di scaldacqua;
– instalazione pompe di calore;
– acquisto e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento.

Certificazione Energetica

Introdotta con i decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, ed è stata attuata con DPR 59/2009 e con il DM 26 giugno 2009 – “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici” e s.m.i., deve essere prodotta nella forma di Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE) nei seguenti casi:
– nuove costruzioni o ristrtturazioni importanti, ovvero edifici con permesso a costruire (data richiesta) o denuncia inizio attività successive all’8 Ottobre 2005;
– Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta);
– Donazione: trasferimenti a titolo gratuito;
– Affitto di edifici o singole unità immobiliari;
– Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica);
– edifici pubblici ed aperti al pubblico;
– per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

L’APE permette di confrontare tutti gli immobili dal punto di vista energetico, al fine di valorizzare quelli che hanno migliori caratteristiche di efficienza e risparmio.

Quando non va emesso l’APE
I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del DM 26/06/2015:
– tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
– i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
– qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
– i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;
– i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
– i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq, salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
– i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, autorimesse, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi);
– i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo.

Validità dell’APE
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.

Validità del vecchio Attestato di Certificazione Energetica ( ACE )
Gli ACE (attestati di certificazione energetica) già rilasciati fino al giorno precedente all’entrata in vigore del DL n. 63/2013 (cioè fino al 5 giugno 2013) continuano ad essere validi “purché conformi alla Direttiva 2002/91/CE” ed in corso di validità.

Chi redige l’APE
La Certificazione Energetica può essere redatta da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, regolarmente iscritti ai propri albi di categoria.
I certificatori operanti nella Regione Sicilia devo essere iscritti ad un apposito elenco regionale dei soggetti certificatori.
e a partire dal 21 settembre 2011, tutti gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo del soggetto certificatore, non sono ritenuti validi.
Inoltre il certificatore deve assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiarando l’assenza di conflitto di interessi, il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche’ rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne’ il coniuge ne’ un parente fino al quarto grado.

Metodologia di calcolo
Le disposizioni di legge prevedono che si adottino i metodi contenuti di cui al paragrafo 4 dell’Allegato A del D.M. 26/6/2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, attraverso software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
Per la redazione dell’APE lo studio tecnico si avvale del software TERMO della Namirial.
Termo